CONCORDATI FISCALI
Concordati fiscali preventivi con le varie autorità fiscali
Il concordato è un accordo tra debitori e creditori che assolve a funzioni diverse a seconda che intervenga nell’ambito della procedura fallimentare, costituendo una particolare forma di chiusura della stessa, oppure prima della dichiarazione di fallimento, con lo scopo in quest’ultimo caso di evitare gli effetti sconvenienti propri della procedura concorsuale.
Il concordato fallimentare.
E’ una particolare forma di chiusura di un fallimento già dichiarato, grazie alla quale si realizza la soddisfazione in misura paritaria dei creditori senza ricorrere alla fase della liquidazione dell’attivo.
Il concordato può essere proposto da uno o più creditori o da un terzo assuntore o dal fallito ( in questo caso solo dopo 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento ed entro due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo).
Il concordato fallimentare può prevedere:
1) la suddivisione dei creditori in classi che tengano in considerazione in modo omogeneo gli interessi economici e le posizioni vantate dai creditori;
2) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse anche se il trattamento non può mai alterare l’ordine dei diritti di prelazione;
3) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
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