COSTITUZIONE E DOMICILIAZIONE
Il trust è un istituto giuridico di origine inglese di antichissima tradizione, ampiamente sviluppato e diffuso in tutto il mondo anglosassone, ed ora anche nel nostro Paese.
Il trust, che grazie alla sua flessibilità permette di perseguire una molteplicità di finalità differenti, è un rapporto, in forza del quale una persona (il disponente), per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad un’altra persona (il trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal disponente, in favore di uno o più beneficiari, ovvero per il raggiungimento di un certo scopo.
Istituendo un trust, il disponente non soltanto trasferisce un bene al trustee indicandogli come esso debba essere impiegato e a favore di chi, o per quale scopo, ma ottiene un effetto protettivo, tipico del trust, detto di segregazione, la cui ampiezza non ha eguali nel nostro ordinamento.
Il bene, infatti, non entra nel patrimonio personale del trustee, ma ne resta distinto e del tutto insensibile alle sue vicende personali (ad esempio, sul bene non si possono soddisfare i creditori personali del trustee, così come, in caso di morte del trustee, il bene non cade nella sua successione ereditaria).
Inoltre, essendo uscito dal patrimonio del disponente.
Che cos'è una Fondazione
La fondazione è un complesso di beni finalizzati ad uno scopo, avente personalità giuridica e senza perseguire lo scopo di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente, anzi in Italia Necessariamente, da un patrimonio.
Il patrimonio è un elemento necessario, in quanto la legge e la giurisprudenza non ammettono fondazioni finanziate esclusivamente da contributi di terzi. Con l'entrata in vigore della Costituzione Italiana viene sancito il principio secondo cui "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali".
L'assenza di scopo di lucro deve intendersi come divieto di appropriazione individuale dei risultati economici, anche in sede di liquidazione finale del patrimonio, con implicito divieto tassativo di distribuzione dell'utile.
Secondo il diritto civile una fondazione è una stabile organizzazione privata senza scopo di lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi scopi statutari. E' lo scopo l'elemento caratteristico della fondazione, elemento di unione fra patrimonio e organizzazione. Quest'ultimo può essere cambiato solo nei limiti del vincolo che il fondatore, con la costituzione dell'ente, ha posto sul patrimonio.
La fondazione è quindi un'organizzazione collettiva, formata dagli amministratori e voluta dal fondatore mediante la devoluzione dei beni vincolati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, gli amministratori non possono modificare lo scopo ma sono liberi di scegliere come in concreto perseguirlo.
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