INTESTAZIONI FIDUCIARIE

SOCIETÀ FIDUCIARIE E TRUST COMPANIES

 

Cosa hanno in comune Società Fiduciarie e Trust Companies?

A prima vista poco o niente.

Quanti hanno una certa confidenza con il Diritto Privato, sono coscienti del fatto che tra gli istituti dell’intestazione fiduciaria e del trust sussistono differenze macroscopiche. Nella prima infatti la proprietà sostanziale del bene rimane in capo al fiduciante che continua a poterne disporre e a godere dei relativi eventuali proventi, mentre il fiduciario assume la veste di mero intestatario nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante stesso. Questo genere di servizio viene comunemente definito gestione patrimoniale passiva. Nel trust al contrario, la proprietà dei beni conferiti risulta a tutti gli effetti (formali e sostanziali) del trustee, il quale ne dispone sulla scorta di quanto previsto dall’atto costitutivo, nell’interesse dei beneficiari.

Differenti ancora sono le finalità perseguite dai due strumenti: mantenere il riserbo sull’identità nei confronti di terzi non aventi titolo a conoscere il proprietario effettivo, nel primo caso; vincolare un patrimonio ad un determinato scopo, nel secondo.

Eppure, nella pratica, i destini di questi due istituti si sono ripetutamente incrociati.

In particolare questo fenomeno è stato riscontrato in casi di gestioni patrimoniali e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

In quest’ottica appare ragionevole ipotizzare l’esistenza di un “comune denominatore” tra i due istituti, che ne individui le cause di sostituibilità d’uso.

La soluzione più convincente al dilemma posto, appare quella che individua nella capacità di scorporare i patrimoni, la principale virtù comune ai due strumenti. Come abbiamo già visto infatti, da una parte l’intestazione fiduciaria pone sulla proprietà dei beni in oggetto un vincolo di segretezza (seppure attenuato dall’attività di vigilanza e controllo svolta dalle autorità preposte), dall’altra con il trust pur essendo di pubblico dominio l’identità del settlor, il vincolo di destinazione sottrae il patrimonio conferito alle pretese dei creditori personali.

Dalla comparazione proposta risulta piuttosto chiaro come le esigenze di scorporo della massa patrimoniale trovino nel trust uno strumento di maggiore efficacia rispetto a quanto avviene con l’intestazione fiduciaria. In effetti mentre il trust attua una separazione vera e propria, l’intestazione fiduciaria conduce ad uno scissione solo apparente ed in quanto tale, dotata di un’efficacia relativa.

Probabilmente è stata proprio questa prerogativa che il segreto del grande successo riscosso dai servizi di Private Trust, offerti dalle istituzioni finanziarie di alcuni paesi (Cook Islands, Bermuda, Cipro, Malta per citarne qualcuno).

Occorre tuttavia sottolineare l’esistenza di paesi i cui ordinamenti prevedono una disciplina dei mandati fiduciari, che li rende di fatto maggiormente assimilabili ad un modello di trust piuttosto che al tradizionale istituto della proprietà fiduciaria di civil law.

E’ il caso ad esempio della Repubblica di San Marino, il cui ordinamento si basa su principi di diritto comune, ove ai contenuti del contratto fiduciario classico viene riconosciuta l’opponibilità ai terzi. Questa norma accessoria all’atto pratico comporta un vincolo di destinazione per i beni conferiti, che presenta consistenti analogie con l’oggetto del trust anglosassone.

A quanto detto occorre aggiungere anche che questo strumento “ibrido” risulta maggiormente flessibile rispetto al trust stesso, in quanto i contenuti del mandato fiduciario possono essere riveduti e corretti in qualsiasi istante. Il successo di questo servizio finanziario è testimoniata dai volumi raccolti nella Repubblica stessa: la sola raccolta fiduciaria impiegata in valori mobiliari quotati ha superato nel corso del terzo trimestre del 2000, i 4.100 miliardi, ai quali si devono aggiungere i patrimoni gestiti in azioni non quotate (di un valore complessivo pari circa a 1.000 miliardi, in base alla valutazione al costo storico) e le voci relative ad impieghi diversi dai precedenti, quali gestioni di tesoreria e depositi fiduciari che hanno nello stesso periodo superato i 500 miliardi.

In definitiva, ci troviamo di fronte ad un settore di grande interesse, in piena evoluzione. In particolare sarà utile osservare quale genere di disciplina del trust verrà introdotta dal Legislatore italiano.

Quale futuro si prospetta per il trust in Italia?

Per il momento possiamo riportare qualche previsione che allo stato delle cose, incontra significativi consensi.

Sulla base delle osservazioni precedentemente riportate, non appare azzardato individuare nell’ambito delle Società Fiduciarie il terreno più fertile per l’introduzione del trust in Italia. Lo stesso Commissario Consob Salvatore Bragantini in occasione di un’audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nel giugno 1999, sosteneva che la necessità di introdurre una disciplina del trust all’interno della Leggi di Riforma delle Società Fiduciarie, nonostante tra i due istituti sussistano “differenze che sembrerebbero giustificare un diverso trattamento normativo”. Diverse appaiono le reali preoccupazioni di Bragantini quando afferma che “occorre, in particolare, domandarsi se la scelta di riservare alle sole società fiduciarie lo svolgimento professionale di incarichi di trustee sia quella più efficiente. La necessità, stante la delicatezza delle funzioni attribuite al trustee, di prevedere adeguati requisiti di professionalità e appropriati strumenti di controllo, sembra infatti del pari perseguibile tramite l'assegnazione delle predette funzioni, oltre che alle fiduciarie, anche agli intermediari sottoposti ai controlli previsti dal Testo Unico della finanza”. La questione viene risolta con la constatazione che “già oggi numerose società fiduciarie esistenti risultano emanazione di gruppi bancari o finanziari”.

La logica conclusione del discorso sembra essere che la sorte del trust italiano sia legata oltre che al trattamento giuridico che il Legislatore deciderà di riconoscergli, alla capacità di Società Fiduciarie ed altri Intermediari Finanziari di sfruttare appieno le potenzialità di tale istituto giuridico.