LEGGE 22 marzo 2012, n. 33 – Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la seguente legge:

Art. 1
1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la societa’ o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione,
dell’accessibilita’, della fruibilita’ e della sicurezza dell’utenza, puo’, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e’ limitato l’accesso o la permanenza,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto.
2. Le limitazioni all’accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante
apposita segnaletica stradale. Il controllo dell’accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo’ essere eseguito anche mediante apparecchiature o
dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
4. L’accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo’ essere effettuato anche mediante le
apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale,
in conformita’ alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e’ necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni
delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico delle societa’ o degli enti di gestione aeroportuale interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.